Pacchetto Telecom: nel dettaglio le nuove regole Ue. Introdotta anche possibilità di imporre condivisione di elementi e risorse di rete

Il via libera da parte dei ministri Ue al pacchetto Telecom – che andrà a riformare il quadro normativo europeo sulle telecomunicazioni – dopo due anni di intense mediazioni e di negoziati che sembravano essere stati vanificati all’ultimo minuto per colpa del download illegale da internet, rappresenta un’importante passo avanti verso il mercato unico delle comunicazioni e verso una maggiore protezione dei consumatori. Le nuove regole – che saranno sottoposte domani alla votazione finale in Aula – entreranno in vigore a metà del 2011 e serviranno a rafforzare i diritti dei consumatori, a salvaguardare l'accesso a internet, a proteggere i dati, a rilanciare la concorrenza e a modernizzare l'uso dello spettro radio.

La battaglia più serrata

In particolare, la battaglia più serrata si è consumata attorno alla questione del distacco della linea internet agli utenti pizzicati per più di tre volte a scaricare dalla rete materiale protetto da diritto d’autore. I ministri Ue avrebbero infatti voluto ricalcare una legge francese antipirateria – in base alla quale il distacco sarebbe potuto avvenire senza l’autorizzazione di un giudice - ma il Parlamento aveva voluto ribadire la necessità di tutelare gli utenti, introducendo un emendamento volto a ribadire la necessità dell’intervento di un giudice.




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I deputati e il Consiglio hanno trovato un accordo durante la riunione di conciliazione del 5 novembre e hanno stabilito che qualsiasi provvedimento di limitazione dell'accesso a Internet "può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica". L'accesso a internet può insomma essere limitato soltanto se "necessario nel contesto di una società democratica" e solo a seguito di "una procedura preliminare equa e imparziale" che dia agli utenti la possibilità di essere ascoltati e di difendersi prima che sia assunta una decisione. L'onere della prova ricade sul querelante ed è possibile ricorrere in appello.

Il compromesso sulla direttiva riconosce inoltre che Internet "è essenziale per l'istruzione e l'esercizio pratico della libertà di espressione e l'accesso all'informazione". Il pacchetto introduce anche nuove disposizioni relativamente al servizio universale e ai contratti telefonici, rafforzando, tra l'altro, l'obbligo degli operatori di fornire un pacchetto minimo di servizi di una determinata qualità, accessibili a tutti gli utenti finali e a un prezzo abbordabile. L'attuale definizione di accesso a Internet funzionale a 56 kbit/s è stata quindi soppressa per facilitare l'introduzione dell'accesso a banda larga, mentre la direttiva stabilisce che i consumatori hanno diritto a informazioni su prezzi, tariffe e condizioni contrattuali che siano “trasparenti, comparabili, appropriate, aggiornate e pubblicate in forma chiara, comprensibile e facilmente accessibile”. I contratti dovranno specificare come sono effettuate le chiamate di emergenza e come avviene la loro localizzazione. Inoltre, dovranno indicare le eventuali limitazioni all'accesso a determinati contenuti o tipi di apparecchiature (per esempio se le chiamate tramite VOIP – Voice Over Internet Protocol – vengono bloccate sui telefoni cellulari che offrono la connessione a Internet), le condizioni giuridiche applicabili, i parametri di qualità del servizio, la durata del contratto, i prezzi e le tariffe applicati, i tipi di servizi alla clientela e di assistenza disponibili, i metodi di pagamento ed eventuali oneri per la portabilità del numero verso un altro gestore o per la risoluzione del contratto. Gli Stati membri dovranno inoltre incentivare l'uso del numero di emergenza europeo 112 e renderlo più accessibile e promuovere servizi di "valore sociale" che iniziano con il numero 116.

Il cambio di operatore mantenendo

Introdotto anche l’obbligo di garantire il cambio di operatore mantenendo il proprio numero telefonico entro 1 giorno lavorativo e nuove tutele sul fronte della privacy, per garantire maggiore sicurezza alla crescente massa di informazioni personali riconducibili a un singolo utente. Ai sensi delle nuove disposizioni della direttiva, introdotte per la prima volta nel diritto comunitario, una violazione della sicurezza, quale il furto di un elenco di clienti da un fornitore di servizi Internet, deve essere immediatamente denunciata all'autorità di regolamentazione. Gli utenti saranno informati della violazione dei loro dati personali e della loro privacy, qualora la gravità della violazione lo renda necessario. Nuove regole anche per lo spettro radio - al fine di assicurare un uso coordinato e armonizzato a livello europeo e di sfruttarne a pieno i vantaggi in vista del passaggio dalla Tv analogica a quella digitale – e la neutralità del servizio e della tecnologia. Ciò significa che qualsiasi banda di frequenze può essere assegnata a qualsiasi servizio basato su qualsiasi tecnologia. Pertanto, una banda attualmente utilizzata per la radiodiffusione, in futuro potrebbe essere impiegata per fornire servizi wireless a banda larga. Il pacchetto introduce quindi nuovi strumenti a disposizione delle autorità nazionali di regolamentazione - che dovrebbero poter definire i mercati a livello subnazionale e decidere, ad esempio, che gli obblighi normativi non si applicano in determinate aree geografiche dove esiste già un'efficace concorrenza tra le infrastrutture – e impone alle autorità nazionali di regolamentazione di consultare la Commissione e il nuovo Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) prima di assumere decisioni normative.

La Commissione

Il BEREC, comunque, non assumerà alcun compito in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione, come aveva proposto inizialmente la Commissione, che avrebbe voluto fondere l'attuale Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) con il nuovo organismo. Le nuove norme consentono quindi all'autorità nazionale di regolamentazione di imporre all'operatore verticalmente integrato di separare la sua infrastruttura di rete dalle entità che offrono i servizi servendosi di tale infrastruttura. Questo strumento normativo, denominato "separazione funzionale", non modifica tuttavia l'assetto proprietario globale dell'accesso alla rete e dei servizi. Un altro strumento normativo che la nuova direttiva quadro metterà a disposizione delle autorità nazionali di regolamentazione è la possibilità di imporre agli operatori "la condivisione di elementi della rete e risorse correlate". Alle imprese che hanno il diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, può essere imposta, per esempio, l'apertura ai concorrenti di elementi quali cablaggio degli edifici (anche al loro interno), piloni, antenne, torri, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione. (a.t.)

(23 novembre 2009)

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