Unione Europea
Diritto d’autore: la tutela della proprietà intellettuale non può pregiudicare quella dei dati personali
“Il diritto comunitario non impone agli Stati membri, per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore, l’obbligo di divulgare dati personali nel contesto di un procedimento civile”.
È quanto ha dichiarato la Corte di Giustizia europea in merito al contenzioso tra l’operatore spagnolo Telefonica e l’associazione Promusicae, che riunisce produttori ed editori di registrazioni musicali e audiovisive.
La speranza di ottenere dall’operatore l’identità
L’associazione si era rivolta ai tribunali spagnoli con la speranza di ottenere dall’operatore l’identità e l’indirizzo fisico di alcuni utenti internet che avrebbero abusato del programma P2P KaZaA, per poter esercitare contro di loro azioni civili.



Accesso disaggregato: la Ue non esclude...
Si fa attendere la risposta dell'Italia alle due lettere inviate da...
"I legislatori dialoghino di piu' con...
La necessita' di armonizzare le prassi regolatorie a livello europeo e,...
Capitale umano e innovazione, quanto...
Saverio Tridico, Direttore Public & Legal Affairs di Vodafone Italia...
Tlc: in vista del WCIT-12, le telco...
Il sostegno economico allo sviluppo futuro delle reti di comunicazione...
Telecom Italia partner del Festival...
Per il quarto anno consecutivo, Telecom Italia e' partner del Festival...
Studio Bocconi: il Gruppo Poste Italiane...
Il Gruppo Poste Italiane si afferma come case history nel panorama economico...
Agcom: Risoluzione del Pd, "Confronto...
Stringono i tempi e si avvicina la scadenza dell'attuale Consiglio Agcom...
ACTA potrebbe saltare: si allarga il...
Dopo la francese Hadopi, l'americana SOPA, adesso e' l'ACTA (An...
Nuove iniziative di marketing e tutela...
Le nuove iniziative di marketing vedono sempre piu' protagonista il...
Pubblicita': video on-demand, un potente...
Il video on-demand (VOD) diventera' presto il principale medium per la...
Giornata Mondiale della Proprieta'...
Si celebra oggi 26 aprile la Giornata Mondiale della Proprieta'...
Innovazione, ricerca, ICT. Il modello...
Gabriele Falciasecca, Presidente di Lepida Spa, la societa' in house della...
Generare business di successo in chiave...
La rivoluzione sociale in atto, determinata dalla crescente diffusione...
Apple: e' la Cina la vera sorpresa di...
Dopo una serie di sedute in negativo, che avevano spinto in molti a credere...
Microsoft: Conficker continua a essere...
Sono quasi 220 milioni le infezioni rilevate negli ultimi due anni e mezzo...
eCommerce: siglato accordo tra Adiconsum...
Il commercio elettronico rappresenta un'opportunita' per il consumatore...
EKGaming propone di ridividere gli...
Da anni i publisher di videogiochi cercano in tutti i modi di contrastare,...
Microsoft pronta a lanciare un servizio...
Pare Microsoft si stia preparando a presentare un nuovo servizio musicale,...
Nintendo iniziera' a guadagnare dal...
Finalmente, a piu' di un anno dal lancio, Nintendo ha ipotizzato che da...
Facebook prossimo al miliardo di...
Il board di Facebook ha fatto sapere che secondo gli ultimi dati, il social...
|
Telefónica ha però rifiutato la richiesta, affermando che in base alle leggi spagnole, la comunicazione di queste informazioni è consentita solo nell’ambito di un’indagine penale o per la tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale.
Il caso alla Corte di giustizia delle Comunità europee
Il giudice spagnolo ha perciò demandato il caso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, per chiarire se il diritto comunitario preveda l’obbligo di comunicare informazioni personali nell’ambito di un procedimento civile.
La Corte di giustizia ha chiarito dunque che, sebbene vi siano diverse norme “dirette a far sì che gli Stati membri garantiscano, soprattutto nell’ambito della società dell’informazione, l’effettiva tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, del diritto d’autore comunitarie”, questa tutela “non può pregiudicare gli obblighi relativi alla tutela dei dati personali. Peraltro, le direttive sulla tutela dei dati personali offrono agli Stati membri la possibilità di istituire deroghe all’obbligo di garantire la riservatezza dei dati sul traffico”.
I singoli Paesi, dunque, possono, secondo la normativa comunitaria, “…istituire l’obbligo di divulgare dati personali nell’ambito di un procedimento civile”.
Quanto alle regole in materia di proprietà intellettuale, la Corte di giustizia osserva che “neppure esse richiedono che gli Stati membri, per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore, istituiscano l’obbligo di comunicare dati personali nel contesto di un procedimento civile”.
La Corte sottolinea poi “che la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla sua attenzione solleva la questione della necessaria conciliazione degli obblighi connessi alla tutela di diversi diritti fondamentali, ossia, da una parte, il diritto al rispetto della vita privata e, dall’altra, i diritti alla tutela della proprietà e ad un ricorso effettivo”.
Le direttive Ue
Devono essere dunque gi Stati membri a garantire, nel trasporre le direttive Ue, il “giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario”.
In sede di attuazione delle misure di recepimento delle direttive comunitarie, “le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette direttive, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità”, conclude la Corte.
Sullo stesso argomento si era pronunciato anche il Tribunale di Roma, nella nota vicenda nata dalla volontà della casa discografica tedesca Peppermint di ottenere dagli operatori italiani i dati degli utenti che avevano messo a disposizione attraverso programmi peer-to-peer brani musicali protetti da diritto d’autore, diritto di cui Peppermint medesima era titolare.
In prima battuta, il Tribunale civile di Roma aveva accolto la domanda di Peppermint ma poi, con una importantissima ordinanza emessa in uno dei procedimenti cautelari attivati nei confronti di Wind, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la prevalenza del diritto alla riservatezza, quale valore fondamentale della persona, rispetto a richieste di soggetti privati, per finalità commerciali connesse al diritto di autore.
(30 gennaio 2008)
© 2002-2012 Key4biz