Italia
Antitrust: multa da 200 mila euro a Fastweb per pratiche commerciali ‘aggressive’
È costata cara a Fastweb l’abitudine di impedire agli utenti di sciogliere un contratto o di interrompere l’erogazione di un servizio: l’Antitrust ha comminato alla società una multa di 200 mila euro per violazione del Codice del Consumo.
Fastweb, in sostanza, non avrebbe provveduto a cessare i contratti, o lo avrebbe fatto con notevole ritardo, nonostante diversi clienti avessero già inviato le relative richieste di disdetta mediante raccomandata A/R e i numerosi solleciti telefonici effettuati al Servizio Clienti della società.
La TV di Fastweb
Inoltre, sottolinea l’Autorità antitrust nel suo bollettino settimanale, “la società non avrebbe dato seguito alle richieste di disattivazione di singoli servizi, quali la TV di Fastweb, il servizio ADSL, il servizio di telefonia mobile e internet in mobilità, continuando a emettere le relative fatture ed effettuando attività di recupero crediti, anche tramite apposita società, nonostante la volontà manifestata dai consumatori per iscritto e telefonicamente a Fastweb”.



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Per ottemperare alle richieste dei clienti, la società avrebbe impiegato un tempo spropositato: per disdire un contratto ha impiegato mediamente tra trenta e sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata A/R e in molti casi la disattivazione è stata effettuata dopo il primo ciclo di fatturazione.
Le richieste sono state gestite oltre
In relazione alla disdetta del servizio mobile, nel periodo febbraio 2010 - marzo 2011, le richieste sono state gestite oltre i trenta giorni dalla ricezione della raccomandata.
Per quanto riguarda, invece, la TV di Fastweb, le richieste di disdetta sono state gestite oltre trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata A/R.
I dati acquisiti nel corso del procedimento, chiarisce ancora l’Agcm, “…indicano che Fastweb, nonostante la piena consapevolezza in ordine alla natura e all’entità del problema, non ha previsto alcuno strumento gestionale per la tracciabilità delle richieste di disdetta e degli eventuali reclami ad esse conseguenti, per informare adeguatamente i consumatori sullo stato della disdetta in fase di lavorazione e per evitare non solo l’imposizione di oneri economici, altrimenti connessi alla prosecuzione del rapporto contrattuale, ma anche la costituzione in mora del consumatore al fine di recuperare l’insoluto tramite società di recupero crediti”.
“La condotta posta in essere da Fastweb – continua l’autorità - risulta integrare una fattispecie di pratica commerciale aggressiva, in quanto idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta dei consumatori, ostacolandone il pieno ed effettivo esercizio di un diritto fondamentale di primaria importanza, quale il diritto di recedere dal rapporto contrattuale con il professionista, ed esigendo il reiterato pagamento di corrispettivi per la fruizione di servizi non più richiesti”.
(17 ottobre 2011)
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