Italia

Approvato il Decreto Sviluppo. Le misure su digitalizzazione e semplificazione

Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, il ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta ha illustrato il contributo dato al decreto legge in materia di “Misure urgenti per lo sviluppo” approvato questa mattina durante il Consiglio dei Ministri. Alla base di questo intervento e di quelli che l’hanno preceduto vi è una strategia per promuovere la crescita economica nel Paese. Le misure contenute nel decreto legge hanno infatti tra gli obiettivi prioritari la riduzione della pressione regolatoria e degli onerosi adempimenti burocratici esistenti in varie materie (privacy, appalti, ecc.).  

Il Governo precisa infatti come

L’apporto del ministro Brunetta e del suo Ministero si è principalmente concentrato sulle materie relative alla semplificazione e alla digitalizzazione: misure “a costo zero” che contribuiscono a creare condizioni di maggior crescita aumentando l’innovazione nel sistema Paese. Nel Programma nazionale di riforma (Pnr) il Governo precisa infatti come il completamento dell’azione di riduzione degli oneri nelle aree di competenza statale possa generare un risparmio a regime di circa 11,6 miliardi di euro per le imprese. Dalla piena implementazione dei provvedimenti approvati fino ad oggi sulla base del “Taglia oneri amministrativi” (art. 25 del Dl 112/2008) il risparmio per le imprese è invece quantificabile in 6,9 miliardi di euro l’anno. Le importanti misure in materia di privacy e appalti decise con questo decreto legge comportano minori oneri valutati a regime in oltre 900 milioni di euro all’anno. Nel giro di pochi mesi il Governo ha quindi approvato semplificazioni in 4 settori chiave come: ambiente, prevenzione incendi, privacy e appalti. Si tratta di misure che complessivamente daranno risparmi per oltre 2,4 miliardi di euro all’anno e che erano molto attese dalle associazioni imprenditoriali.




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Gli appalti è stato stimato

Per quanto riguarda gli appalti è stato stimato un risparmio annuo di circa 300 milioni di euro. Oggi le imprese per partecipare alle gare presentano in media 27 volte all’anno la stessa documentazione. La disposizione approvata prevede invece che la documentazione sia acquisita presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici dove le amministrazioni potranno consultare un apposito fascicolo elettronico. È previsto inoltre l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare schemi tipo di dichiarazione per assicurare omogeneità e chiarezza nella documentazione richiesta dai vari bandi di gara, eliminando le informazioni non necessarie.   Quanto alla privacy, si prevede un risparmio annuo stimato in circa 600 milioni di euro. La proposta prevede che il Codice della Privacy non si applichi ai trattamenti di dati personali nei rapporti tra persone giuridiche per sole finalità di natura amministrativo-contabile, in modo da allineare la normativa italiana a quella degli altri Paesi dell’Unione Europea (solo l’Italia infatti, insieme all’Austria, aveva una normativa sulla privacy che si applicava sia alle persone fisiche, sia a quelle giuridiche). Sono previste inoltre semplificazioni per le imprese che trattano solo i dati sensibili del personale, dei collaboratori e dei loro familiari (circa l’80% del totale): una semplice autocertificazione sostituisce il Documento Programmatico per la Sicurezza.   Al fine di rendere i controlli sulle imprese meno invasivi, il decreto approvato oggi introduce la programmazione e il coordinamento delle attività di controllo con particolare riferimento agli accessi alle imprese. Un apposito decreto fornirà le direttive per attuare il coordinamento che sarà effettuato dall’Agenzia dell’Entrate e dall’INPS per le amministrazioni centrali e dallo Sportello unico per le attività produttive per le amministrazioni locali. Gli atti e le sanzioni adottati in violazione di tali previsioni sono nulli e costituiscono elemento di valutazione ai fini della responsabilità disciplinare. La nuova disciplina non si applica ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a quelli funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non si applica inoltre ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.

  Le misure in materia di innovazione e digitalizzazione riguardano soprattutto la carta di identità elettronica (CIE), che diventa documento obbligatorio di identificazione. Il suo processo di emissione è finalizzato a semplificare l’intero sistema del rilascio e a ridurre i costi, sfruttando le potenzialità offerte dall’esistente sistema di interconnessione anagrafica tra i Comuni e il Centro nazionale servizi demografici operante presso il Ministero dell’Interno. In particolare si prevede il mantenimento delle caratteristiche proprie delle carte valori per la CIE e la sua unificazione, anche progressiva, con la tessera sanitaria. La disposizione inoltre aggiorna e integra l’articolo 3 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza contenuto nel regio decreto n.773 del 18 giugno 1931. In particolare viene soppresso il limite di età di rilascio della carta d’identità (attualmente fissato in 15 anni), analogamente a quanto previsto dalla disciplina sul passaporto. Vengono anche fissate le nuove durate di validità della carta di identità: 3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni nella fascia di età 3-18 anni, 10 anni per i maggiorenni. Si stabilisce inoltre l’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori a partire dai 12 anni di età (in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento CE n. 444/2009 del 6 maggio 2009) e vengono disciplinate le modalità di espatrio del minore di 14 anni munito di carta d’identità.   Le Aziende sanitarie sono infine tenute ad adottare le procedure telematiche per consentire i pagamenti online e la consegna per via telematica (web, PEC e altro) dei referti . Viene comunque fatto salvo il diritto del cittadino di ottenere anche a domicilio copia cartacea del referto elettronico.  

  Il decreto - Sintesi dei contenuti

(05 maggio 2011)

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