Unione Europea

Corte Ue: legittima conciliazione pregiudiziale obbligatoria per le controversie fra utenti e fornitori in materia di servizio universale

La conciliazione pregiudiziale obbligatoria prevista per le controversie fra utenti e fornitori in materia di "servizio universale" è legittima, a condizione che non sia accessibile unicamente tramite internet. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea. La controversia nasce tra la Signora Rosalba Alassini (ed altri utenti di servizi telefonici) e le società fornitrici, Telecom Italia e Wind, per un presunto inadempimento all'obbligo di servizio universale previsto dalla direttiva 2002/22/CE del "pacchetto Telecomunicazioni". Davanti al Giudice di Pace di Ischia, Wind e Telecom hanno opposto l'improcedibilità della richiesta delle utenti, per l'assenza del tentativo di conciliazione pregiudiziale.

La conciliazione pregiudiziale obbligatoria

La legislazione italiana di trasposizione della direttiva, ha reso la conciliazione pregiudiziale obbligatoria, e designato gli organi competenti: i "Co.Re.Com." (Comitato Regionale per le Comunicazioni), o in alternativa, gli organi competenti in materia di consumatori o quelli designati dalle associazioni dei consumatori, i quali possono essere aditi anche per via telematica.




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Il Giudice di Pace di Ischia ha quindi domandato alla Corte di giustizia se tale obbligo di conciliazione sia compatibile con la direttiva e con il principio fondamentale della tutela giuridica effettiva.

Il principio di equivalenza rispetto alle procedure applicabili alle controversie analoghe fondate

La Corte rileva che l'obbligatorietà della procedura di conciliazione è non solo conforme alla direttiva, ma, anzi, ne rinforza l'effetto utile. Inoltre, essa rispetta il principio di equivalenza rispetto alle procedure applicabili alle controversie analoghe fondate sul diritto nazionale, così come il principio di effettività, nella misura in cui il suo esito non è vincolante, la procedura non provoca dei ritardi, sospende la prescrizione e non comporta alcuna spesa. Qualora invece l'accesso alla conciliazione fosse possibile solo tramite via telematica, essa diverrebbe impossibile o troppo difficoltosa per gli utenti che non dispongono di una connessione internet. Pertanto, per essere conforme al principio di tutela giuridica effettiva, la procedura di conciliazione pregiudiziale obbligatoria per i servizi universali deve fornire altre modalità di accesso oltre a quella telematica e, in situazioni eccezionali di urgenza, la possibilità di adottare dei provvedimenti provvisori. Per il testo integrale della sentenza vi invitiamo a consultare il sito Internet della Corte: www.curia.eu.int.

(18 marzo 2010)

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