Italia

Evasione fiscale: la Finanziaria 2008 estende il sistema Iva monofase al settore della telefonia. Più difficile frodare il fisco

La Finanziaria 2008, allo scopo di contrastare fenomeni di evasione fiscale riscontrati nel commercio delle schede telefoniche prepagate, ha esteso l’ambito di applicazione del sistema Iva monofase nel settore della telefonia, sistema questo che prevede che l’Iva sia assolta dal soggetto che si trova “a monte” della catena produttiva-distributiva. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate, che sottolinea che in base alle disposizioni della Circolare 25/E, l’Iva monofase si applica anche alla fornitura di codici di accesso oltre che alle prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico e alle cessioni di qualsiasi mezzo tecnico che consente la possibilità di fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica.

I soggetti titolari della concessione

Il sistema monofase, spiega inoltre l’Agenzia delle Entrate, si applica non solo nell’ipotesi in cui i soggetti titolari della concessione, autorizzazione o licenza individuale provvedono direttamente alla cessione e/o distribuzione dei mezzi tecnici sul mercato, ma anche quando questi soggetti si limitano a generare e ad attivare i PIN per il traffico telefonico prepagato.




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L’Iva dovrà essere calcolata con il sistema monofase anche nel caso in cui il corrispettivo dovuto dall’utente finale non sia ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico, generalmente, secondo tagli prefissati.

I sevizi

Per effetto della modifica introdotta dalla Finanziaria 2008, l’applicazione della norma non è più limitata agli operatori residenti, titolari della concessione o autorizzazione ad esercitare i sevizi, ma viene esteso anche al traffico telefonico prepagato, commercializzato, nelle stesse forme, da soggetti non residenti. Il nuovo testo, secondo quanto comunica l’Agenzia delle Entrate, prevede, per il soggetto che effettua le cessioni dei mezzi tecnici nel settore dei servizi di telefonia, l’obbligo di rilasciare al cessionario un documento in cui siano indicate, tra l’altro, la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l’imposta monofase. Allo scopo di impedire comportamenti fraudolenti e di assicurare il corretto assolvimento dell’imposta, è inoltre previsto che i dati identificativi quali la denominazione e la partita Iva del soggetto che ha assolto l’Iva in regime monofase siano riportati anche sull’eventuale supporto fisico atto a veicolare il mezzo tecnico del servizio di telefonia. Speciali sanzioni amministrative si applicano nei casi di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità. In particolare, a carico del cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici con la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l’imposta, la sanzione amministrativa è pari al 20% del corrispettivo della cessione. La medesima sanzione scatta per il soggetto che non riporta sul supporto fisico, con il quale è veicolato il mezzo tecnico, la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l’imposta. In entrambi i casi, la sanzione è commisurata al valore indicato sul supporto fisico o, in caso di corrispettivo non determinato, al prezzo di vendita dei mezzi tecnici mediamente praticato. Relativamente al traffico telefonico prepagato veicolato con qualsiasi mezzo, prodotto prima del 1 gennaio 2008 e commercializzato successivamente, non si procederà all’applicazione delle sanzioni previste nei confronti dei cedenti che non abbiano rilasciato al cessionario l’apposito documento con l’indicazione della denominazione e della partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l’imposta monofase. A questo fine, è tuttavia necessario che gli operatori del settore, ovvero tutti i soggetti che partecipano alla catena distributiva, redigano un inventario analitico dei mezzi posseduti alla data del 31 marzo 2008.

Il 31 maggio 2008 e deve comprendere...

L’inventario deve essere redatto entro il 31 maggio 2008 e deve comprendere i mezzi tecnici nella disponibilità degli operatori alla data del 31 marzo 2008, ovvero i mezzi tecnici prodotti prima del 1 gennaio e acquistati/venduti successivamente. L’inventario può essere aggiornato fino al 31 agosto 2008, inserendo l’indicazione i mezzi prodotti o commercializzati successivamente al 31 marzo 2008. Scatta invece dal 1 aprile 2008 l’obbligo di accompagnare i mezzi tecnici inventariati con un documento che faccia riferimento all’inventario stesso.

(26 marzo 2008)

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