Italia

Fastweb: 15 mila euro di multa per pubblicità ingannevole

L’Antitrust ha multato Fastweb per 15 mila euro perché ha giudicato ingannevole il messaggio pubblicitario relativi all’offerta denominata “My Business Club”. Nella sua difesa, la società aveva spiegato che la promozione dell’offerta tramite volantino era iniziativa autonoma del proprio agente One. Ma nella sua valutazione conclusiva, l’Autorità ha riconosciuto che l’ideazione e la diffusione del volantino erano iniziativa autonoma di One, multata di 5 mila euro, ma ha ritenuto che la responsabilità fosse imputabile anche a Fastweb.

La Direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità

Facendo riferimento al DLgs 145 del 2007, recante attuazione dell’articolo 14 della Direttiva 2005/29/CE che modifica la Direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole; il




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Regolamento sulle procedure istruttorie adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007; le comunicazioni pervenute con le quali le due società hanno presentato i propri impegni; il provvedimento del 19 gennaio 2011, con il quale è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento.

La segnalazione di uno studio

Lo scorso 25 agosto, è arrivata all’Autorità la segnalazione di uno studio professionale riguardo al volantino oggetto del procedimento, in merito al quale venivano lamentate alcune rilevanti omissioni informative. Nel corso della fase preistruttoria sono state inoltre acquisite d’ufficio alcune pagine del sito internet di Fastweb, riguardanti l’offerta My Business Club. Sulla base di tali informazioni, il 15 ottobre 2010 è stato comunicato a Fastweb l’avvio del procedimento istruttorio. Nella comunicazione di avvio veniva prospettata la possibile ingannevolezza del messaggio contenuto nel volantino. Dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento è risultato che l’ideazione e la diffusione del volantino erano un’iniziativa autonoma di One.

Il relativo contenuto non

In particolare, il relativo contenuto non è stato previamente condiviso e/o approvato da Fastweb né quest’ultima è intervenuta nell’attività creativa sottostante e/o nella progettazione e autorizzazione della specifica iniziativa pubblicitaria. Di conseguenza, One risulta essere responsabile del volantino in questione. Ciò nondimeno, conformemente a un orientamento consolidato dell’Autorità, la responsabilità relativa al volantino è da ritenersi imputabile anche a Fastweb, il cui marchio aziendale “Fastweb Soluzione Impresa” è riportato in alto sulla destra dello stesso messaggio e nel cui interesse è stata svolta l’attività di promozione da parte di One. In quanto titolare del sito internet, nell’ambito del quale sono state pubblicate le pagine web contenenti gli altri messaggi, Fastweb deve essere inoltre considerata quale unico responsabile dell’ideazione e diffusione degli stessi. Il volantino in esame risulta caratterizzato da numerose omissioni informative. In particolare, esso non contiene alcuno specifico e chiaro riferimento all’esistenza di un vincolo contrattuale di durata pari a 36 mesi e alle conseguenze derivanti dall’esercizio del diritto di recesso, da parte dell’utente, prima della relativa scadenza, quali la necessità di corrispondere: gli importi delle rate residue del PC in un’unica soluzione; la differenza degli importi mensili scontati per il traffico voce e internet rispetto agli importi standard, moltiplicata per i mesi per cui il cliente è stato attivo; un importo per i costi di disattivazione sostenuti da Fastweb. Inoltre, il messaggio diffuso tramite volantino risulta idoneo a lasciar intendere, contrariamente al vero, che tutte le telefonate nazionali e locali effettuate siano comprese nel bundle offerto (“telefonate locali e nazionali illimitate […] TUTTO INCLUSO A SOLI 79€”), mentre esistono specifiche limitazioni con riferimento al quantitativo massimo di traffico telefonico in minuti (5.000) effettuabile nell’arco di un mese e alla non utilizzabilità dei minuti non consumati nell’arco dei mesi successivi.

Gli utenti a ritenere...

In aggiunta, esso è idoneo a indurre gli utenti a ritenere che i prezzi praticati si riferiscano all’offerta comprendente l’attivazione di due linee telefoniche, mentre il sito internet di Fastweb precisa che “I prezzi indicati si riferiscono all'offerta 1 linea. Per i costi della Linea Aggiuntiva vedi l'offerta Parla&Naviga”; Infine, il messaggio omette di specificare che, per chi richieda un nuovo numero telefonico, l’importo da corrispondere una volta trascorsi 36 mesi dall’attivazione dell’offerta è pari a 49,50 euro anziché 39,50 euro. Le suddette omissioni non risultano peraltro smentite dalle parti, che, nelle rispettive difese, si sono limitate a evidenziare l’estraneità rispetto all’iniziativa in questione di Fastweb e, da parte di One, la possibilità per la clientela di integrare il contenuto del volantino facendo riferimento ad altre fonti informative. Quest’ultima argomentazione difensiva, tuttavia, non può essere accolta, nella misura in cui tali informazioni supplementari non possono sanare le omissioni informative, che attengono al momento in cui il cliente effettua la scelta in ordine all’attivazione dell’offerta. In conclusione, l’Antitrust ha ritenuto ingannevoli i messaggi pubblicitari contenuti sul sito di Fastweb e nel volantino distribuito da One, in quanto idonei a indurre in errore i destinatari e a pregiudicarne il comportamento economico in relazione alle caratteristiche e alle effettive condizioni economiche di fruizione dell’offerta “My Business Club”.

Il provvedimento che vieta

Ai sensi dell’art. 8, comma 9, del Decreto, con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l’Autorità ha disposto l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. La multa è di 15 mila euro per Fastweb e 5 mila euro per One che dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Per maggiori approfondimenti: Bollettino dell'Antitrust n. 15/2011

(03 maggio 2011)

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