Unione Europea
Frequenze Tv. Telecom Italia contro decisione Ue: ‘Illegittima la partecipazione di Sky alla gara del digital dividend’
Si apprende oggi dalla Corte di Giustizia Ue che lo scorso 22 ottobre Telecom Italia Media Broadcasting e Telecom Italia Media hanno presentato ricorso perché si dichiari l'illegittimità della Decisione della Commissione che ha consentito a Sky Italia la partecipazione alla gara del digital dividend.
In via subordinata alla richiesta, chiedono i ricorrenti alla Corte, ordinare alla Commissione di indicare il Lotto di gara per il quale Sky può essere ammessa a concorrere; estendere il divieto quinquennale di utilizzo delle frequenze per finalità Pay anche a quelle acquisite in virtù di accordi con operatori esistenti o nuovi entranti; Ordinare alla parte resistente di pagare i costi del procedimento.
Le norme Ue l'operazione di concentrazione posta
Le società ricorrenti fanno riferimento alla Decisione della Commissione con cui si dichiarava compatibile con le norme Ue l'operazione di concentrazione posta in essere per la costituzione di Sky Italia.



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In quella circostanza, la Ue aveva previsto una clausola che introduceva l'obbligo per Sky di dimettere frequenze analogiche e digitali e di non intraprendere alcuna attività sulla piattaforma digitale terrestre, né come operatore di rete né come fornitore di contenuti sino al 31 dicembre 2011.
La Decisione impugnata la Commissione
Con la Decisione impugnata la Commissione ha accolto la richiesta di Sky permettendo a quest'ultima di partecipare alla gara per l'assegnazione del digital dividend, presentando un'offerta per l'aggiudicazione di un solo multiplex, destinato a diffondere contenuti in chiaro per un periodo di cinque anni dall'adozione della decisione stessa.
Secondo le due società, la Commissione avrebbe violato gli articoli 2, 6 e 8 paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, del punto 74, della Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, della clausola n. 14.1 contenuta negli impegni allegati alla Decisione del 2 aprile 2003 (Caso COMP/M.2876), nonché dell'art. 102 del TFUE.
La decisione impugnata sarebbe, in concreto, viziata di sviamento di potere e difetto di motivazione nella parte in cui ammette Sky a partecipare alla gara pubblica per l'assegnazione del digital dividend.
TI Media Broadcasting e TI Media, inoltre, sostengono che la Commissione avrebbe erroneamente individuato le circostanze eccezionali idonee a giustificare la modifica degli impegni inizialmente posti in capo a Sky, ha equiparato TI Media agli incumbent Rai e Mediaset, ancorché essa non sia stata mai notificata in posizione di dominanza.
Infine, le ricorrenti lamentano l'illegittimità della Decisione per difetto di istruttoria e carenza di motivazione nella parte in cui, con riguardo all'individuazione dei criteri relativi all'espletamento della gara, si fonda su una fuorviante ed erronea rappresentazione dei contenuti delle delibere 181/09/CONS e 427/09/CONS. Queste ultime infatti, diversamente da quanto affermato dalla Commissione, hanno definito i criteri di gara con riguardo ai lotti frequenziali (A, B e opzionalmente C), senza distinguere gli operatori nazionali per categorie e soprattutto senza definire TI Media operatore verticalmente integrato.(r.n.)
(22 dicembre 2010)
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