Italia
Mediaset Premium: per l’Antritrust nessuna scorrettezza nelle modalità di rimborso del credito residuo
Le modalità di rimborso previste da RTI (Reti Televisive Italiane) per il credito residuo dei possessori delle carte Mediaset Premium "non costituiscono una pratica commerciale scorretta".
Lo ha stabilito l’Autorità Antitrust, in risposta alle contestazioni sollevate da Adiconsum in relazione, in particolare, ai seguenti aspetti della procedura: prima di tutto, la previsione di una prassi particolarmente complicata, basata sull’esclusivo utilizzo di uno specifico modulo predisposto da Mediaset RTI e sull’invio di tale modulo, unitamente alla tessera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Procedura che, secondo i consumatori, rappresenta “un ulteriore ostacolo all’ottenimento del diritto di rimborso o trasferimento del credito per i consumatori, dissuadendoli dal far valere tali diritti”.
La “previsione di un costo variabile
Adiconsum denunciava inoltre che la “previsione di un costo (variabile dai 3 ai 6 euro) per la riattivazione delle schede o per il rimborso del credito, renderebbe oneroso per i consumatori, già titolari di una tessera Mediaset Premium, il trasferimento del credito residuo ovvero il rimborso dello stesso”.



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L'utilizzo di tali procedure, secondo l'Associazione di consumatori, può considerarsi “aggressivo” e dunque atto “a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore”.
Il riconoscimento del credito derivante dall’acquisto
La pratica commerciale, sarebbe inoltre caratterizzata dall’applicazione di “diversi ostacoli non contrattuali, onerosi o sproporzionati, imposti al consumatore che intenda esercitare propri diritti, quale quello di ottenere il riconoscimento del credito derivante dall’acquisto di un servizio già pagato e non ancora fruito”.
Nel bollettino settimanale, l’Autorità indica però che, alla luce delle risultanze istruttorie, non sono emersi elementi tali da poter configurare, nelle modalità adottate da Mediaset RTI, la volontà “di esercitare un indebito condizionamento verso il contraente debole, consistente nell’applicazione di un ostacolo non contrattuale oneroso e sproporzionato, imposto dal professionista qualora il consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compreso, quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad altro professionista”.
L’istruttoria ha di fatto accertato che la procedura per esercitare il diritto di rimborso, rappresentata dal recupero di un modulo e dall'invio dello stesso e della tessera con raccomandata con avviso di ricevimento, “è agevolmente reperibile sul sito internet www.mediasetpremium.it o presso centri autorizzati”.
Dopo l’invio del modulo, il centro servizi preposto elabora i dati e fornisce a RTI gli elementi per poter dare luogo all'effettivo trasferimento/rimborso del credito.
Dagli atti, spiega ancora il Garante, “si evince che la Società…ha provveduto ad un numero notevole di rimborsi e per altro verso non ha ricevuto segnalazioni o reclami recanti contestazioni”.
Il proprio diritto di rimborso
Il consumatore, conclude dunque l’Antitrust, “è stato informato sufficientemente della scadenza della tessera Mediaset e, dunque, è stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di rimborso o trasferimento in caso di mancato utilizzo del credito residuo”.
La volontà di RTI di non frapporre specifici ostacoli di natura non contrattuale all’esercizio da parte dei consumatori dei diritti di rimborso o trasferimento del credito residuo è resa altresì evidente dal fatto che la società ha istituito due centri per l’attivazione immediata dell’operazione. L'invio della tessera da parte dell'utente è quindi ineludibile, poichè solo attraverso la lettura “fisica” del microchip contenuto nella tessera si può stabilire l'entità del credito residuo.
Quanto ai costi previsti per le operazioni di rimborso o di riconoscimento del credito residuo, si tratta dei “costi vivi che RTI deve sostenere per il rimborso del credito” e non si riconoscono né la natura sproporzionata nè l’onerosità per il consumatore dal momento che “si tratta di una richiesta di rimborso che deriva da una scelta libera e consapevole del consumatore relativa al mancato utilizzo del credito acquistato”. (a.t.)
(12 gennaio 2009)
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