Italia

Teleselling e credito residuo: nuove multe Antitrust a Opitel-Tele2 e H3G

Le pratiche commerciali degli operatori telefonici nuovamente al centro di due interventi dell’Antitrust, che ha multato H3G e Opitel-Tele2 rispettivamente per 55 mila e 130 mila euro. La prima è stata sanzionata per non aver fornito ai clienti informazioni adeguate sulle modalità, le procedure e i tempi per ottenere il rimborso del credito residuo in caso di rescissione del contratto, nonché circa i tempi dello stesso, nonché per il mancato riconoscimento del credito residuo maturato sulle schede SIM dopo la loro anche nel caso i consumatori abbiano rispettato la procedura prescritta dalla società.

La restituzione del credito residuo

La società avrebbe inoltre imposto alcuni oneri e condizioni, quali, a titolo esemplificativo, l’esborso di 10 euro per conseguire la restituzione del credito residuo, indicato nella “Carta Servizi H3G”, disponibile sul sito internet www.3.it;




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H3G è il quarto operatore mobile italiano ed è da lungo tempo attivo sul mercato: in relazione alla gravità della violazione, ha sottolineato l’Autorità, “va considerato il contesto in cui la condotta è stata posta in essere, caratterizzato da una progressiva liberalizzazione del mercato a favore del consumatore ove, attraverso la legge n. 40/07, il legislatore ha inteso tutelare il diritto di passare ad un altro operatore di telecomunicazione mantenendo il credito residuo con uno specifico intervento normativo”.

La comunicazione ai consumatori

La multa a Opitel-Tele2 si riferisce invece a due condotte messe in atto dalla società nel processo di acquisizione di nuova clientela: la comunicazione ai consumatori di informazioni ambigue, fuorvianti e non veritiere sui concorrenti e sulla stessa qualificazione del professionista al fine di indurli a modificare la scelta del proprio fornitore di servizi di telefonia; l’attivazione di una procedura di migrazione da parte di Tele2, per utenti che non avevano richiesto di passare ad altro operatore. L’Autorità sottolinea che “la gravità della pratica è da ricondurre nel caso di specie alla tipologia delle informazioni fortemente ingannevoli veicolate tramite teleselling nonché le omissioni informative e al settore al quale l’offerta di servizi in esame si riferisce, ovvero quello della telefonia e dei servizi di navigazione in internet. Rileva, inoltre, la palese contrarietà alla diligenza professionale, atteso che un operatore, quale Tele2, da lungo tempo attivo nel settore di cui trattasi e, conseguentemente, dotato di specifica competenza, è certamente edotto della rilevanza di strumenti per consentire all’utente il passaggio ad altro operatore”. La pratica è stata inoltre messa in atto per un lungo periodo quantomeno dall’agosto 2008 al mese di giugno 2009. (a.t.)

(12 ottobre 2009)

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