Italia
Privacy: vietato ‘spiare’ la navigazione internet dei dipendenti. Il Garante sul caso Italian Gasket
Sorvegliare in maniera costante e continuata la navigazione internet di un dipendente è illegale ai sensi dello Statuto dei Lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti.
Lo ha ribadito il Garante privacy riferendosi nello specifico al caso denunciato da un dipendente della società Italian Gasket, sottoposto di fatto a un monitoraggio prolungato e costante in aperta violazione della la legge del 1970 sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro.
Il trattamento dei dati personali
Il Garante ha quindi vietato alla società il trattamento dei dati personali del dipendente, e ne ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria.



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La Italian Gasket S.p .A. - presso cui il reclamante aveva lavorato fino al suo licenziamento, avvenuto nel mese di novembre 2007 - aveva praticamente sorvegliato per nove mesi la navigazione internet del dipendente attraverso un software - denominato Squid - in grado di memorizzare qualsiasi attività svolta online, dalle pagine e i siti web visitati, al numero di connessioni, fino al tempo trascorso su ogni singola pagina.
La società avrebbe quindi irrogato diverse contestazioni disciplinari
Sulla base delle informazioni ottenute illegalmente, la società avrebbe quindi irrogato diverse contestazioni disciplinari nei confronti del lavoratore - peraltro l’unico nei confronti del quale era stata disposta la sorveglianza - per l'uso illegittimo del Pc assegnatogli per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La società si è difesa sottolineando che l'attività di monitoraggio era partita solo in seguito ai malfunzionamenti provocati alla rete internet dalla “eccessiva attività di scarico dati” effettuata dalla postazione del lavoratore.
Secondo le valutazioni del Garante, l’uso del software Squid, e la conseguente memorizzazione di tutte le pagine web visualizzate dal lavoratore, viola l'art. 4, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori.
La società, ha sottolineato tra l’altro il Garante, “non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da esigenze organizzative e produttive” e, effettuando un controllo prolungato e costante nei confronti di un singolo lavoratore, “ha violato i principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte”.
Eventualità vietata dalla linee guida del Garante, in base alle quali i controlli nei confronti dei dipendenti sono leciti soltanto se effettuati in maniera graduale e mediante verifiche estese al reparto, non al singolo dipendente.
(22 settembre 2009)
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