Italia

Raccolta dati personali via web: multa da 6mila euro a società che ometteva di specificare le modalità di trattamento

Le società che raccolgono dati personali via web devono elencare nell'informativa sulla privacy tutte le informazioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali. Lo ha ribadito il Garante privacy che ha imposto ad una società il pagamento di una multa di 6 mila euro.

Il proprio sito web

La società, operante nel settore dell’assistenza allo studio e della preparazione agli esami universitari, tramite il proprio sito web, raccoglieva i dati personali di cittadini interessati a ricevere informazioni sui servizi offerti.




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Nel sito, in particolare, venivano raccolti indirizzi email e numeri di cellulare, e veniva specificato che il recapito telefonico sarebbe stato utilizzato esclusivamente “per un contatto da parte di un commerciale”.

La violazione prevista dal Codice

Il Garante spiega di aver contestato alla società la violazione prevista dal Codice: omessa o inidonea informativa all'interessato, ma che questa “non aveva dato corso al pagamento in misura ridotta e si era anzi opposta sostenendo non solo che l'informativa proposta conteneva tutte le informazioni specificate nel Codice, ma anche che gli indirizzi e-mail e i numeri di cellulare raccolti non potessero essere definiti dati personali, sia perché non in grado di identificare una persona, sia perché non compresi tra le tipologie annoverate nella definizione di dato personale fornita dal Codice”. Motivazioni che il Garante ha ritenuto “inadeguate a giustificare il comportamento dell'azienda”. “L'informativa fornita dalla società – ha spiegato il relatore del provvedimento di ingiunzione, Giuseppe Fortunato - era gravemente carente”, dal momento che “agli interessati non era dato sapere né le modalità del trattamento dei propri dati, né i soggetti ai quali potessero essere comunicati”. “Addirittura, gli estremi identificativi del titolare del trattamento riportati sul sito erano incompleti”, ha continuato Fortunato, sottolineando che nel provvedimento viene inoltre chiarito come il numero di telefonino e l’indirizzo di posta elettronica “siano appunto dati personali, tanto che una specifica sezione del Codice è stata dedicata alla disciplina dei trattamenti di dati personali effettuati tramite comunicazioni elettroniche". (a.t.)

(25 novembre 2008)

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