Italia

Stalking: approvata nuova legge contro i persecutori. L’Adoc apre uno sportello virtuale per le vittime

Approvata la nuova legge contro i persecutori, da adesso si prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque “…molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita”. “…Siamo soddisfatti dell'approvazione della nuova legge sullo stalking – dichiara Carlo Pileri, Presidente dell'Adoc – che asseconda le nostre richieste di intervento in merito, al fine di eliminare questo fastidioso fenomeno di violenza”.

Le vittime di stalking

La nota informa anche che per le vittime di stalking, l'Adoc farà la sua parte. “Dal prossimo mese di marzo partirà infatti uno sportello virtuale sul sito dell'Associazione, per fornire assistenza e informazione, e dove saranno disponibili avvocati e psicologi per le necessarie consulenze”.




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Vediamo più precisamente in cosa consiste il provvedimento: Le aggravanti. La pena aumenta se a 'molestare’ è il coniuge, anche se separato o divorziato, o il convivente o il fidanzato (anche ex). Si prevede più carcere anche se la vittima è un minore o un disabile o una donna incinta e se gli atti persecutori sono stati commessi usando armi, o da 'persona travisata’.

Il delitto è punito sempre

Querela e procedibilità d'ufficio. Il delitto è punito sempre a querela di parte. Ma si può procedere d'ufficio se il reato è commesso nei confronti di un minore o di un disabile e anche quando il molestatore era già stato ammonito dal magistrato. Ammonimento. Prima di presentare querela, la vittima può anche raccontare il proprio 'calvario’ alla pubblica autorità chiedendo che questa ammonisca il responsabile degli atti persecutori. Il Questore, nel caso ritenga fondata la denuncia della persona offesa, ammonisce oralmente l'accusato e lo invita a tenere una “condotta conforme alla legge”. Se la persecuzione continua, il magistrato potrà procedere d'ufficio contro di lui. Divieto di avvicinarsi. Il giudice può intimare all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi normalmente frequentati dalla vittima, o quanto meno di mantenersi a distanza; il divieto può durare anche fino ad un anno. Al molestatore, infine, si può vietare anche di comunicare con qualsiasi mezzo, non solo con la vittima, ma anche con i prossimi congiunti.

(24 febbraio 2009)

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